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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 39 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta

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3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato

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3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per

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, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino

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2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.

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4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

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1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

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1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

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3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

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1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state

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4. Per le obbligazioni convertibili in azioni proprie trovano integrale applicazione le norme del codice civile.

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1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

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possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento

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4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di

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9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse

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5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni

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relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

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3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se

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1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello

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bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche

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, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.

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1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della

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sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi

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banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

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2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche

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1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di

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3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre

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al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.

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2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

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medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per

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medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per

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succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.

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cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.

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. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.

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extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società per azioni e in accomandita per azioni

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quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o

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